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Amministratori - indennità mensili percepite (D.M. n. 119/2000)

INDENNITA' AMMINISTRATORI

 

Con delibera della Giunta comunale n. 22 del 19/02/2020, le Determinazioni dirigenziali n. 805 del 31/03/2020 e n. 208 del 27/01/2021 sono stati stabiliti gli importi  delle indennità al lordo, dovute mensilmente agli amministratori (tenuto conto, nei singoli casi concreti, dell’applicazione o meno del dimezzamento della indennità previsto dalla legge), nonché il gettone di presenza, come segue:

  Nome e Cognome

Carica

Importo

Indennità

note

  Mauro Usai

Sindaco

  € 2.928,31 lordi

intera

 

  Claudia Sanna

Vicesindaco

  € 1.610,57 lordi

intera

 

  Daniele Reginali

Presidente C.C.

  € 1.317,74 lordi

intera

 

  Francesco Melis

Assessore

  €    658,87 lordi

dimezzata

 

  Vito Didaci

Assessore

  € 1.317,74 lordi

intera

 

  Giorgiana Cherchi

Assessore

  € 1.317,74 lordi

intera

 

  Ubaldo Scanu

Assessore

  € 1.317,74 lordi

intera

dal 01/09/2020

  Alessandro Lorefice

 

 

 

 

Assessore

 

 

 

 

  €    658,87 lordi

  € 1.317,74 lordi

  €    658,87 lordi

  € 1.317,74 lordi

  €    658,87 lordi

  € 1.317,74 lordi

dimezzata

intera

dimezzata

intera

dimezzata

intera

 

 dal 01/07/2020

 dal 23/09/2020

 dal 01/07/2021

 dal 15/09/2021

 dal 02/03/2022

  Angela Scarpa

Assessore

  € 1.317,74 lordi

intera

 

 

» Gettone consiglieri: euro 20,99 lordi 

 

Documenti:

Riferimento normativo:

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” disciplina al capo IV del Titolo II lo “Status degli amministratori locali” (articoli 77-87). In particolare l'art. 82 disciplina le indennità di funzione e i gettoni di presenza. E’ previsto il diritto di percepire per il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e i componenti della Giunta una indennità di funzione;

Per i Consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni permanenti. Come disposto dall’ultimo periodo dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 “l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”; l’indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

  • lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 81 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell’ente, per tutto il periodo nel quale si trovano in tali condizioni, non ricevendo retribuzioni bensì  indennità ed interventi sociale erogati temporaneamente da enti e istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro 14 agosto 2004, n.15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI 15 marzo 2007, n. 1253), lavoratori autonomi e imprenditori, pensionati, casalinghe, studenti, militari, privi di occupazione;
Ultimo aggiornamento: 17/08/2022 09:52