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Comune di Iglesias

 
 

Organi di indirizzo politico - amministrativo

Gli organi di indirizzo politico

Amministrazione Sindaco Emilio Agostino Gariazzo

dal 11 giugno 2013 al 25 giugno 2018

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 ÷ Il Sindaco

 ÷ La Giunta comunale

 ÷ Il Consiglio comunale

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Relazione di fine mandato del Sindaco Gariazzo 2013 – 2018

In attuazione:

dell’articolo 4 rubricato “Relazione di fine mandato provinciale e comunale” del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (modificato dall’articolo 11 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,

e

del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013;

si pubblica

"la Relazione di fine mandato del Sindaco anni 2013-2018"

Ai sensi dell’articolo 11 del D.L. 6 marzo 2014, si comunica che la suddetta relazione di fine mandato del Sindaco è stata trasmessa, via p.e.c, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Cagliari in data 13 aprile 2018 con nota, prot. n. 17156.

DOCUMENTI ALLEGATI

Relazione di fine mandato 2013 -2018

Certificazione dell’Organo di Revisione Economico – finanziaria

Relazione di fine mandato 2013-2018

 Delibera Corte dei Conti n. 98 del 14/10/2020

accertamento dei termini di legge in riferimento alla tempistica della redazione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della Relazione di fine mandato 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Ultimo aggiornamento: 12/06/2023 12:18