Logo del Comune di Iglesias

Comune di Iglesias

 
 

Si ricorda che i versamenti relativi al periodo 1° agosto-30 settembre, dovranno essere versati dal 1° al 15 ottobre 2024, utilizzando il modello F24 e il codice 3936.

20 06 2024  - 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

Il Comune di Iglesias ha istituito l’imposta di soggiorno con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 27/03/2024. L’imposta si applicherà dal 1 agosto 2024 sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale.

L’imposta non si applicherà ai contratti conclusi prima del 10 giugno 2024 e riferibili ai mesi di agosto, settembre e ottobre.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del decimo anno di età
  • i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  • le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed il loro accompagnatore;
  • studenti che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

La misura dell’imposta a persona per notte è così articolata:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE
Hotel 5 stelle e superiori Euro 3,50
Hotel 4 stelle Euro 2,50
Hotel 3 stelle Euro 2,00
Hotel 2 stelle Euro 2,00
Hotel 1 stella Euro 2,00
Residence Euro 2,00
Bed & Breakfast Euro 2,00
Residenze turistico alberghiere Euro 2,00
Villaggio turistico Euro 2,00
Agriturismi Euro 2,00
Affittacamere Euro 2,00
Locazioni turistiche Euro 2,00
Agricampeggi Euro 2,00
Campeggi Euro 2,00
Case e appartamenti vacanze Euro 2,00
Aree di sosta Euro 2,00
Tutte le altre strutture ricettive previste dal Regolamento dell’Imposta di Soggiorno Euro 2,00

 

DOCUMENTI:

MODULISTICA:

Dichiarazioni per esenzione imposta di soggiorno:

 

UFFICIO DI RIFERIMENTO: