DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 

Misure urgenti relative  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.
(21G00078) 
(GU n.117 del 18-5-2021)
 
 Vigente al: 18-5-2021  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  recante:  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies,  del  citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona
bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera  c)  la  Zona
rossa e alla lettera d) la Zona gialla; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  recante:  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto  virus,  prevedendo  la  graduale  ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali, nel rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
  Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del
12 maggio 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 maggio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Limiti orari agli spostamenti 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6
giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti  di  cui
ai  provvedimenti  adottati  in  attuazione   dell'articolo   2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno  inizio  alle  ore  23:00  e
terminano alle ore  5:00  del  giorno  successivo,  fatti  salvi  gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni
di necessita' ovvero per motivi di salute. 
  2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i  limiti  orari
agli spostamenti di cui al comma 1 hanno  inizio  alle  ore  24:00  e
terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. 
  3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti
limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2
per eventi di particolare rilevanza. 
  4. Dal 21 giugno 2021, in zona  gialla,  cessano  di  applicarsi  i
limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati  in
attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n.  19  del  2020,  come
rideterminati dal presente articolo. 
  5. Nelle  zone  bianche  non  si  applicano  i  limiti  orari  agli
spostamenti di cui al presente articolo. 
                               Art. 2 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi  di
ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono  consentite,  anche
al chiuso, nel rispetto dei limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui
all'articolo 1, nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
                               Art. 3 
 
                  Attivita' commerciali all'interno 
                   di mercati e centri commerciali 
 
  1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli  esercizi
commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri
commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali   e   altre
strutture ad essi assimilabili possono  svolgersi  anche  nei  giorni
festivi e prefestivi  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida,
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020. 
                               Art. 4 
 
        Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere 
 
  1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla,  le  attivita'  di  palestre
sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
sulla base di criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  a
condizione  che   sia   assicurato   il   rispetto   della   distanza
interpersonale di almeno due metri e che i  locali  siano  dotati  di
adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. 
  2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita'
ai protocolli e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  dello  sport,  sentita  la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla  base  di  criteri
definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei centri benessere in conformita'  alle  linee  guida  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
                               Art. 5 
 
                 Eventi sportivi aperti al pubblico 
 
  1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e  dal  1°  luglio
2021 anche al chiuso, e' consentita la  presenza  di  pubblico  anche
agli eventi e alle competizioni sportive diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021,  esclusivamente  con
posti a sedere preassegnati e a  condizione  che  sia  assicurato  il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli
spettatori  che  non  siano  abitualmente  conviventi,  sia  per   il
personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per
cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di
spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti  all'aperto
e a 500 per impianti al chiuso. Le  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri  definiti  dal
Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile  assicurare  il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli  eventi  e
le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. 
                               Art. 6 
 
                 Impianti nei comprensori sciistici 
 
  1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la  riapertura
degli impianti nei comprensori sciistici, nel  rispetto  linee  guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020. 
                               Art. 7 
 
                   Attivita' di sale giochi, sale 
                   scommesse, sale bingo e casino' 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte
all'interno di locali adibiti ad attivita' differente,  nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
                               Art. 8 
 
                  Parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di  protocolli  e
linee  guida  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge n. 33 del 2020. 
                               Art. 9 
 
                  Centri culturali, centri sociali 
                   e ricreativi, feste e cerimonie 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri  ricreativi,  nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con  la  prescrizione
che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. 
                               Art. 10 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  formazione
pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
                               Art. 11 
 
            Musei e altri istituti e luoghi della cultura 
 
  1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato  a  condizione  che
detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi  di
visitatori,  garantiscano  modalita'  di  fruizione  contingentata  o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che
i visitatori possano rispettare la distanza tra  loro  di  almeno  un
metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che  nell'anno  2019
hanno registrato un numero di visitatori superiore a un  milione,  il
sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione  che
l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente  con  almeno
un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia  delle  disposizioni
regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2,  secondo  periodo,  del
decreto del Ministro per i beni culturali e  ambientali  11  dicembre
1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai
luoghi della  cultura  statali  la  prima  domenica  del  mese.  Alle
medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresi' aperte
al pubblico le mostre. 
                               Art. 12 
 
                      Linee guida e protocolli 
 
  1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1,  comma  14,
del decreto-legge n. 33 del  2020  sono  adottati  e  aggiornati  con
ordinanza del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  ministri
competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome. 
                               Art. 13 
 
                 Disposizioni in materia di scenari 
                      di rischio delle regioni 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza  con
il documento in  materia  di  "Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  275
del 4 novembre 2020» sono soppresse; 
    b) al comma 16-bis, dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei  contagi  sul
territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul  territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti  letto
in area medica  e  in  terapia  intensiva  per  pazienti  COVID-19  e
determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate
dal comma 16-septies del presente articolo.»; 
    c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un  livello  di
rischio o» sono soppresse; 
    d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in  un  livello  di
rischio  o  scenario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   uno
scenario»; 
    e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di  tipo
2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del
comma 16-septies»; 
    f)  il   comma   16-quinquies   e'   sostituito   dal   seguente:
«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure  di
cui al comma 16-quater, previste per  le  regioni  che  si  collocano
nella zona arancione di cui alla lettera  c)  del  comma  16-septies,
sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona  gialla
di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori  di
cui al menzionato decreto del Ministro della salute  30  aprile  2020
specificamente individuati con decreto  del  Ministro  della  salute,
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali  regioni
un livello di rischio alto.»; 
    g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con
un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti
una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive,
inferiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella zona  bianca  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma
16-septies»; 
    h) il comma 16-septies e' sostituito dal  seguente:  «16-septies.
Sono denominate: 
      a) "Zona bianca": le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti
per tre settimane consecutive; 
      b)   "Zona   gialla":   le   regioni    nei    cui    territori
alternativamente: 
        1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a
50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 
        2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150
e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una  delle
due seguenti condizioni: 
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti COVID-19 e'  uguale  o  inferiore  al  20  per
cento; 
      c) "Zona arancione": le regioni nei cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore  a  250
casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere b) e d) del presente comma; 
      d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: 
        1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a
250 casi ogni 100.000 abitanti; 
        2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a
150 e inferiore a 250 casi ogni  100.000  abitanti  e  si  verificano
entrambe le seguenti condizioni: 
          2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica
per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento; 
          2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.». 
  2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei  dati  epidemiologici
e'  effettuato  sulla  base  delle  disposizioni  di   cui   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del  2020  vigenti  al  giorno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonche' delle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.  All'esito  del
monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di
cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di  cui  all'articolo  1
del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza  le  regioni
sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore. 
                               Art. 14 
 
           Disposizioni in materia di rilascio e validita' 
                 delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  La  certificazione  verde   COVID-19,   rilasciata   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha
validita' di  nove  mesi  dalla  data  del  completamento  del  ciclo
vaccinale. 
  2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anche  contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'  dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino  alla  data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 
                               Art. 15 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  2,  3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge  n.  19  del  2020.   Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
                               Art. 16 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui  al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto,
quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 
                               Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia