DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) 
(GU n.305 del 24-12-2021)
 
 Vigente al: 25-12-2021  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' l'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato  e  prorogato  lo
stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita'; 
  Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e  che
pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza
dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio  2021  e
del 21 aprile 2021, e  prorogato  con  l'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto  virus  anche  in  occasione  delle   prossime   festivita',
adottando adeguate e immediate  misure  di  prevenzione  e  contrasto
all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Considerata la straordinaria necessita' e  urgenza  di  adeguare  i
termini previsti da vigenti  disposizioni  relative  alle  misure  di
contenimento  della  diffusione  del  predetto   virus   o   connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 
 
  1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi
della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 
  2. Nell'esercizio dei poteri derivanti  dalla  dichiarazione  dello
stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della
protezione civile e il Commissario straordinario per  l'attuazione  e
il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  adottano  anche
ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione  in  via
ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e  al  contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID-19. 
                               Art. 2 
 
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16
                         maggio 2020, n. 33 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «fino al 31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 marzo 2022». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
marzo 2022». 
                               Art. 3 
 
             Durata delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere  dal  1°  febbraio  2022,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove  mesi»
sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»; 
    b) al comma 4-bis le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sei mesi». 
                               Art. 4 
 
          Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31
gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle  vie  respiratorie,  anche  nei  luoghi  all'aperto,   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  per
gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al  chiuso  o
all'aperto   nelle   sale   teatrali,   sale   da   concerto,    sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in
altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni
sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e' fatto obbligo  di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  tipo
FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti
da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui  al
primo periodo, e' vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. 
  3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo,  si  applica,  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla  cessazione
dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  anche  per
l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di  trasporto  di  cui  all'articolo
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
                               Art. 5 
 
        Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  il
consumo di cibi e  bevande  al  banco,  al  chiuso,  nei  servizi  di
ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.
87, e'  consentito  esclusivamente  ai  soggetti  in  possesso  delle
certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
lettere a), b) e c-bis)  nonche'  ai  soggetti  di  cui  all'articolo
9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
                               Art. 6 
 
Disposizioni in materia di eventi di massa  o  di  feste  all'aperto,
 nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al  31
gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli  eventi
a queste assimilati e i  concerti  che  implichino  assembramenti  in
spazi aperti. 
  2. Nel medesimo  periodo  di  cui  al  comma  1,  sono  sospese  le
attivita' che si svolgono in  sale  da  ballo,  discoteche  e  locali
assimilati. 
                               Art. 7 
 
Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali,
           socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice 
 
  1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino  alla  cessazione  dello
stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   l'accesso   dei
visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali,
socio-sanitarie  e   hospice,   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'  consentito  esclusivamente  ai
soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a
seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al
ciclo vaccinale primario. 
  2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 e' consentito altresi', ai
soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata
a  seguito  del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o
dell'avvenuta  guarigione  di  cui   alle   lettere   b)   e   c-bis)
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del
test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore
precedenti l'accesso. 
  3. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire
la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19  di  cui
al presente articolo  e  la  verifica  del  possesso  delle  medesime
certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo. 
                               Art. 8 
 
             Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 
 
  1. Dal  10  gennaio  2022  fino  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso  ai  servizi  e  alle
attivita', di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere  c),  d),  f),
g), h), del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti in  possesso  delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del
decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo
9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
  2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52  del  2021,
dopo la  lettera  i)  e'  aggiunta  la  seguente:  «i-bis)  corsi  di
formazione privati se svolti in presenza». 
  3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2,  comma
1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi  1  e  6,  9-sexies,
comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «31
marzo 2022». 
  4. Restano ferme le disposizioni relative agli  obblighi  vaccinali
di cui agli articoli 4, 4-bis  e  4-ter  del  decreto-legge  1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo
2022. 
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  l'anno  2022,  e'
autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito  della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'
SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.». 
  7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,
dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa  di  3.318.400  euro»  sono
inserite le seguenti «e, per  l'anno  2022,  la  spesa  di  1.523.146
euro». 
  8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro
3.353.146  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione della spesa del Ministero della salute. 
                               Art. 9 
 
Esecuzione  di  test  antigenici  rapidi  a   prezzi   calmierati   e
                            gratuitamente 
 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  1-bis,  le  parole  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»; 
    b) al comma 1-ter, dopo le parole «e' assicurata»  sono  inserite
le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,». 
  2. All'articolo 34, comma 9-quater,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2022». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per  l'anno  2022,
si provvede a valere sulle disponibilita' di  cui  all'articolo  122,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla  compensazione
degli effetti in termini di indebitamento e  fabbisogno,  pari  a  21
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
                               Art. 10 
 
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
piano strategico dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni  da
                             SARS-CoV-2 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31  dicembre  2021»
sono sostituite dalle seguenti  «e  comunque  entro  il  31  dicembre
2022»; 
    b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  Al  fine  di  consentire  i  servizi  di  assistenza  alle
funzionalita' della piattaforma informativa nazionale di cui al comma
1, nonche' per far  fronte  agli  oneri  accessori  connessi  con  il
funzionamento della stessa, e' autorizzata la spesa di 20.000.000  di
euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si  provvede
a valere sulle risorse gia' confluite sulla contabilita' speciale  di
cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazione,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69.». 
  2. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e
fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
                               Art. 11 
 
Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul  territorio
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e di assistenza
sanitaria al personale navigante  (USMAF-SASN)  del  Ministero  della
salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali  aeroportuali,
marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari  dei  viaggiatori
che  fanno  ingresso  nel  territorio  nazionale.  A  tal   fine   e'
autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In caso di esito positivo al test molecolare  o  antigenico,  al
viaggiatore, si applica,  con  oneri  a  proprio  carico,  la  misura
dell'isolamento fiduciario  per  un  periodo  di  dieci  giorni,  ove
necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e
3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17   luglio   2020,   n.   77,   previa
comunicazione al Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente per  territorio  in  modo  da  garantire  la  sorveglianza
sanitaria per tutto il periodo necessario. 
                               Art. 12 
 
Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini
                             in farmacia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano fino  al  31  dicembre  2022.  Ai
relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00  si
provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  447,  della
legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento
e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo  di  parte  delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.  
                               Art. 13 
 
Disposizioni urgenti per  prevenire  il  contagio  da  SARS-CoV-2  in
                          ambito scolastico 
 
  1. Al fine di assicurare l'individuazione  e  il  tracciamento  dei
casi  postivi  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per  l'anno
scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a
regioni e province autonome  nello  svolgimento  delle  attivita'  di
somministrazione di test per la ricerca di  SARS-CoV-2  e  di  quelle
correlate di  analisi  e  di  refertazione  attraverso  i  laboratori
militari  della  rete  di  diagnostica   molecolare   dislocati   sul
territorio nazionale. Per incrementare le capacita' diagnostiche  dei
laboratori  militari  e  garantire  il  corretto  espletamento  delle
attivita' di cui al  precedente  periodo,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021. 
  2. Per il pagamento degli  oneri  di  missione,  dei  compensi  per
lavoro  straordinario  e  del  compenso  forfetario  di  impiego   al
personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso  quello
delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attivita' di
cui al comma 1, per l'anno 2022 e' autorizzata la  spesa  complessiva
di euro 14.500.000. I compensi  accessori  al  personale  di  cui  al
precedente  periodo  sono  corrisposti  anche  in  deroga  ai  limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231 e a quelli  stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per
la durata di sei mesi  a  ulteriori  dieci  unita'  di  personale  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, gia' selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma
2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di
cui al precedente periodo, per l'anno 2022, e' autorizzata  la  spesa
di euro 199.760. 
  4.  Per  il  pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale
di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59,
per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di euro 185.111. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  9.000.000
euro nel 2021 e 14.884.871 per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.  Alla  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal  comma
1, pari a 9 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  mediante
utilizzo di parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente
decreto. 
                               Art. 14 
 
Potenziamento  delle  infrastrutture  strategiche  per  le  emergenze
                              sanitarie 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  potenziamento  delle  infrastrutture
strategiche per fronteggiare le  esigenze  connesse  all'epidemia  da
COVID-19 e garantire una capacita' per eventuali emergenze  sanitarie
future, e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa  di  6  milioni  di
euro per la realizzazione e l'allestimento, da  parte  del  Ministero
della  difesa,  di  una  infrastruttura  presso  un   sito   militare
individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo  a
consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali  per
le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati  dal
Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della  legge
16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini  del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa. 
                               Art. 15 
 
Sistema  di  allerta  COVID-19  e  servizio  nazionale  di   risposta
              telefonica per la sorveglianza sanitaria 
 
  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30  aprile  2020,  n.
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,
le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  comunque
entro il 31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli
anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' il servizio di assistenza tecnica». 
  3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «i cui dati sono resi accessibili  per  caricare  il
codice chiave in presenza di un caso di positivita'» sono soppresse; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggior oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 16 
 
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  2.  Con  riferimento  al  numero  22  di  cui  all'allegato  A,  il
Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2  o  FFP3  alle
istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le  finalita'
di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre  2021,  n.  133,  a  valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
                               Art. 17 
 
   Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali 
 
  1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla  data  di
adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque  non  oltre  il  28
febbraio 2022. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui  al  primo
periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  per  la  pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie
croniche con scarso compenso clinico e con  particolare  connotazione
di gravita', in presenza delle quali, fino al 28  febbraio  2022,  la
prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo  la  disciplina
definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita'  agile,
anche attraverso l'adibizione a  diversa  mansione  ricompresa  nella
medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai
contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale
sono svolte da remoto. 
  3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui
al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di
spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del
limite  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la
sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce
dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari  a  76,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 18 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  2  marzo
2021,  adottato  in  attuazione  dell'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge n. 19 del  2020,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. 
                               Art. 19 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Palermo, addi' 24 dicembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico