IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'art. 57, comma 1, ai sensi del quale «Le
disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo
2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6
aprile 2021 (...)»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la nota del 30 marzo 2021 della Direzione generale della
prevenzione sanitaria;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove
disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per
l'estero, anche in vista delle imminenti festivita' pasquali;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 2 marzo 2021, a
tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e
territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20, e' fatto altresi'
obbligo di:
a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art.
51, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni
di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai
commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio
ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al
termine dei cinque giorni di quarantena.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le
disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art.
51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021.
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
fino al 6 aprile 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2021
Il Ministro: Speranza
________
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241